venerdì 20 aprile 2012

Telelavoro e prima norma

Andiamo adesso ad analizzare questo accordo quadro nell'ambito delle sue norme, per capire in che modo già nel 2002, appena poco tempo dopo l'avvento del boom di Internet, si legiferasse in tale senso.


Nelle considerazioni generali di tale accordo quadro, si cita espressamente una precisa volontà della Comunità Europea, di muovere le parti sociali a rivedere la organizzazione lavorativa e a promuovere il tema del telelavoro.


Per parti sociali ovviamente si intendono tutti quei soggetti che sono coinvolti nel processi produttivo, quindi sindacati, lavoratori e imprenditori, avviare negoziati in materia di telelavoro


Infatti il telelavoro per sua stessa natura, può abbracciare una serie di mestieri e professioni di ampio spettro, questo perchè di fatto il telelavoro nella sua attuazione, è legato alla società delle conoscenza.


Proprio su questo punto, dobbiamo dare una definizione di società della conoscenza, come quell'ambito nel quale i lavori diventano meno manuali a ripetitivi, e sono magari legati a standard di comunicazione.


Se noi pensiamo a web, dobbiamo per forza immaginare una sorta di mondo nel quale girano tantissime informazioni, proprio l'altro giorno abbiamo parlato dei motori di ricerca.


Questi rappresentano in linea di principio, gli strumenti per eccellenza della società della conoscenza, di fatto quello che rappresenta il web, è una sorta di scambio fitto e continuo di informazioni.


Proprio in questa ottica, il telelavoro si presenta come lo strumento per eccellenza per questa trasformazione del mondo del lavoro, e non può essere ignorato in tale senso.


Il telelavoro viene inteso come uno strumento utile per poter fare in modo tale da preparare quel mutamento possibile nella organizzazione del lavoro, anche sulla base di modelli più evoluti quali Digital Goods Ltd.

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