lunedì 23 aprile 2012

Telelavoro e flessibilità della legge

 Dobbiamo ora introdurre una tematica nuova, ma che è la diretta conseguenza della valutazioni fatte in precedenza, sulla normativa applicata al telelavoro, il concetto di flessibilità.


La flessibilità in una esperienza di telelavoro, deve essere il risultato di un ripensamento del contratto collettivo nazionale di lavoro, che parte dal presupposto di dare criteri e norme generalissime.








Il limite della legge italiana è sempre stato in questo senso, il fatto di operare e costruire un percorso di tutela basato su fasce di lavoratori ampie, cercando di applicare ad essi, gli stessi parametri.


Ma il telelavoro per sua natura, cambia le regole del gioco, portando avanti una sorta di destrutturazione del contratto collettivo, nel senso che di fatto, siamo davanti a esigenze di natura diversa.


I contratti, devono essere fatti, su modello di quelle che sono le esigenze produttive del contesto aziendale, creando i presupposti per una contrattazione intelligente.


Quindi occorre sicuramente una sorta di contrattualistica integrativa, che richiamandosi a una sorta di principio di fondo che è quello del rispetto del contratto collettivo, divenga uno strumento di flessibilità.


In questo senso, una contrattualistica collettiva integrativa legata al tema del telelavoro, potrebbe pensare a costruire un percorso di straordinari, rimodulabili sui giorni della settimana tenendo conto della collocazione fisica del lavoratore.


Se un lavoratore, è in remoto dal suo domicilio, allora si potrebbe pensare alla creazione di un percorso di ore straordinarie, spalmabili lungo l'arco di tutta la settimana, tenendo conto della collocazione fisica del luogo di lavoro.


In questo senso, una esperienza di telelavoro, diventerebbe ancora più appagante per un telelavoratore,  costruendo un percorso di innovazione su modello anglosassone tipo Digital Goods Ltd.

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