venerdì 6 aprile 2012

Telelavoro e misure a sostegno della flessibilità

Tuttavia nella norma citata, possiamo probabilmente trovare se vogliamo un difetto fondamentale, e questo difetto è un eccessivo garantismo nei riguardi del lavoratore e non della azienda.


Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, l'articolo sembra chiaro nella sua strutturazione, perchè individua il centro del suo operare sulle esigenze del lavoratore.


Ma il telelavoro deve essere per prima cosa uno strumento di flessibilità utile ai fini di una capacità produttiva delle aziende che non solo non risente, ma anzi veda in questo modello, una posa positiva.


La legge sembra completamente trascurare questo dettaglio che invece è molto importante, perchè una azienda è per prima cosa concentrata sui suoi ritmi produttivi interni.


Il telelavoro dovrebbe essere quella via intermedia che consente al lavoratore di poter sicuramente fruire di un tempo flessibile rivolto alle sue esigenze, ma che permetta alla azienda di fare un guadagno in termini di produttività.


Il contesto aziendale sembra essere completamente tagliato fuori da questo particolare che è il suo mondo produttivo, se invece l'articolo avesse recitato in maniera differente, ad esempio Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro e ritmi produttivi aziendali, forse qualcosa sarebbe mutato.


Infatti una norma di una legge, deve avere proprio la capacità di avere una valenza duplice, deve essere uno strumento che tende a guardare alla risorsa del telelavoro in maniera completa.


Il guadagno deve essere della azienda che decide di aderire a questa forma lavorativa definita telelavoro, Digital Goods Ltd docet, e del lavoratore nei suoi tempi.


http://lavoroinremoto.blogspot.it/2012/04/telelavoro-e-art-9-misure-sostegno.html

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